WHISTLEBLOWING: LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 24/2023 ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (consultabile qui), che recepisce in Italia la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (c.d. direttiva whistleblowing, disponibile al seguente link).

Con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato le “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” (di seguito, “Linee Guida ANAC”), disponibili al seguente link.

Cosa si intende per whistleblowing?

Sebbene manchi una definizione univoca del termine, per whistleblowing si intende la segnalazione spontanea di una persona fisica (il “whistleblower”, o “segnalante”) di un illecito commesso, o che si sospetta sia stato commesso, all’interno dell’ente pubblico o privato presso cui l’individuo lavora o collabora.

La nuova disciplina normativa, quindi, si applica tanto ai soggetti del settore pubblico, quanto a quelli del settore privato.

Chi è il whistleblower?

Il whistleblower, secondo il combinato disposto degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 24/2023, è qualsiasi lavoratore che intercetta violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Ai fini dell’individuazione del soggetto legittimato alla segnalazione, la normativa privilegia quindi il dato oggettivo della attinenza dell’informazione appresa al contesto lavorativo di riferimento, ricomprendendo:

  • dipendenti pubblici;
  • lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
  • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti; e
  • azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Cosa è possibile segnalare?

Come detto, i whistleblowers potranno segnalare le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

La segnalazione potrà riguardare anche:

  • informazioni relative a condotte volte ad occultare tali violazioni;
  • attività illecite non ancora compiute, ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti; e
  • meri sospetti, purché fondati.

Quali sono i possibili canali di segnalazione?

Rispetto alla trasmissione delle predette informazioni, questa dovrà avvenire secondo:

  • un canale prioritario dedicato di segnalazione interna, che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
  • un canale di segnalazione esterna, gestito dall’ANAC (le cui specifiche condizioni per accedervi sono disciplinate ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 24/2023);
  • divulgazione pubblica, ossia rendendo di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici, o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
  • denuncia all’autorità giudiziaria.

I soggetti rientranti nell’ambito applicativo delle nuove norme dovranno quindi predisporre non soltanto degli specifici canali interni di veicolazione delle informazioni ricevute, ma saranno anche chiamati a garantire che gli stessi rispettino adeguati standard di sicurezza, affinché l’identità dei segnalanti sia tutelata, e che in ogni caso siano conformi, quanto al trattamento dei dati personali, alle relative norme in materia.

Quali sono le misure di protezione previste a tutela dei soggetti segnalanti?

Il sistema di protezione dei whistleblowers contemplato dalla normativa prevede:

  • tutela della riservatezza, come meglio specificato al punto precedente;
  • protezione dalle ritorsioni, intese anche in forma solo tentata o minacciata;
  • limitazioni della responsabilità, nei casi previsti all’art. 20 del d.lgs. n. 24/2023; e
  • misure di sostegno, ossia informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Valorizzando la buona fede del segnalante, è previsto che la persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

Entrata in vigore

Le nuove disposizioni si applicano già dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a 249. Per questi ultimi, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

Possibili sanzioni

Si segnala peraltro che l’ANAC potrà irrogare sanzioni da 10.000 a 50.000 euro laddove accerti che i sopra descritti canali di segnalazione non sono stati istituiti, che non siano state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero che l’adozione di tali procedure non sia conforme alla previsione di legge, nonché qualora accerta che non sia stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

LexBlog

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.