Diritto d’autore tra cover e rielaborazioni musicali creative: spunti di riflessione in vista della quarta serata del festival di Sanremo

Siamo ormai prossimi alla attesa “serata cover” della kermesse sanremese, in cui gli artisti in gara si esibiranno in duetto con cantanti esterni nella performance di brani tratti dal repertorio musicale nazionale e internazionale.

L’occasione offre spunti di riflessione interessanti sulla tutela autoriale dei brani musicali reinterpretati da chi non ne è l’autore o l’interprete originale, in particolar modo quando l’utilizzatore del brano altrui non si limiti a riprodurlo pedissequamente, ma lo rielabori imprimendovi una propria impronta personale.

Occorre in primo luogo premettere che le opere dell’ingegno – tra cui le opere musicali – dotate di innovatività e carattere creativo, sono tutelate dalla Legge sul diritto d’autore n. 633/1941 (di seguito anche “LDA”), che attribuisce all’autore dell’opera il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente, ovverosia di eseguirla in pubblico, riprodurla, immetterla in commercio, rielaborarla e via dicendo (artt. 13-18-bis LDA).

Nel quadro della tutela giuridica della creatività, la cover consiste in un rifacimento di una canzone di successo eseguito da un interprete diverso rispetto a quello originario, che non comporta modifiche strutturali all’opera e la cui diffusione è legittima a condizione che, nel caso di esibizione pubblica, vengano adempiute apposite formalità richieste dalla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) o da altra società di gestione collettiva dei diritti d’autore, e siano rispettate le condizioni autorizzative per il lecito sfruttamento dei diritti di terzi stabilite dalle piattaforme di distribuzione digitali, qualora l’opera venga registrata per la pubblicazione sulle stesse.

Come anticipato, dalla cover si differenzia l’elaborazione creativa dell’opera altrui, che presuppone una trasformazione sostanziale dell’opera originale mediante un evidente apporto creativo dell’utilizzatore; basti pensare all’ipotesi del remix, che consiste nella rilettura formale di uno o più brani per trasporli in chiave musicale differente. Poiché gli artt. 4 e 18 LDA riservano all’autore dell’opera il diritto esclusivo di elaborarla e modificarla, la rielaborazione creativa altrui necessita della previa autorizzazione da parte dell’autore originario (o dell’editore) e del titolare dei diritti sulla registrazione, e potrà ricevere autonoma tutela quale opera derivata nel caso in cui possieda una propria originalità ed individualità, senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria.

Una peculiare forma di manipolazione ad uso riproduttivo di un’opera musicale altrui è poi la c.d. sincronizzazione, ossia l’attività di abbinamento o associazione di brani musicali o fonogrammi ad opere audiovisive o ad altro tipo di opere, attività che dà luogo a un prodotto nuovo e diverso (ad esempio, un’opera cinematografica, un filmato pubblicitario o uno sceneggiato televisivo), come sostenuto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29811/2017.

Anche l’attività di sincronizzazione rientra nell’ambito delle facoltà esclusive riservate all’autore (o all’editore) dell’opera, comportando la fissazione dell’opera su un supporto e/o mezzo audiovisivo, idoneo a riprodurre suoni o immagini, la riproduzione dell’opera e l’inserimento della stessa in un prodotto nuovo, che necessariamente presuppone la sua manipolazione ed il suo adattamento (sul punto: Trib. Milano, sentenza n. 6832/2020). Pertanto, anche in questo caso è necessario procurarsi il consenso dei titolari di diritti d’autore sull’opera e, per quanto concerne l’uso del supporto fonografico, del produttore fonografico.

Resta inteso che lo sfruttamento economico dei diritti esclusivi altrui su un’opera musicale in assenza di apposita autorizzazione da parte del legittimo titolare si traduce in una violazione di tali diritti e delle relative disposizioni di legge in materia di tutela autoriale. Violazione che può assumere i connotati del plagio qualora alla riproduzione totale o parziale degli elementi creativi di un’opera altrui si accosti anche l’appropriazione della paternità dell’opera da parte di un soggetto diverso dal suo autore.

In conclusione, il non sempre definito confine tra mera riproduzione e sostanziale elaborazione, nonché le nuove tecnologie diffusesi per intervenire su un brano musicale protetto dall’altrui diritto d’autore, impongono agli operatori del settore di adottare particolari cautele con riguardo a consensi e autorizzazioni di volta in volta richiesti, di modo da poter contribuire alla pubblica diffusione e fruizione delle opere dell’ingegno nel pieno rispetto dei diritti individuali esistenti sulle stesse.

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